Gli avvisi che precedono le attività di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione
Buongiorno Avvocato, oggi parliamo delle comunicazioni che Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmette ai contribuenti, fornendogli l’ultima opportunità di rimettersi in regola. Iniziamo a vedere di cosa si tratta?
Buongiorno Stefano e bentrovati ai nostri ascoltatori.
Il contribuente che non ha gestito l’atto ricevuto, come cartelle, avvisi di accertamenti esecutivi e avvisi di addebito, si vedrà recapitare avvisi, preavvisi e solleciti, ovvero delle comunicazioni di mancato pagamento.Infatti, qualora il contribuente non abbia pagato, rateizzato o impugnato uno degli atti elencati in precedenza, l’agente della riscossione procede con la notifica delle comunicazioni di mancato pagamento e, se anche successivamente alla ricezione di questa comunicazione, il contribuente rimane inerme, vengono attivate le procedure di recupero. In buona sostanza, con queste comunicazioni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda all’interessato che un pagamento previsto non è stato effettuato, ma che, comunque, può provvedere a regolarizzare la propria posizione prima che vengano avviate, ovvero si consolidino, le procedure di riscossione per il recupero del credito.
Vediamo nel dettaglio quali possono essere queste comunicazioni che riceve il contribuente. Cos’è il sollecito di pagamento?
Il sollecito di pagamento è una sorta di “promemoria”, spedito per posta semplice, che contiene l’invito a mettersi in regola con i pagamenti. Per quanto riguarda i contribuenti con debiti fino a mille euro, la norma (articolo 1, comma 544, della legge n. 228/2012) dispone il divieto di avviare procedure cautelari o esecutive, relativamente a debiti di tale entità, se non dopo aver preliminarmente inviato al contribuente uno specifico sollecito di pagamento e dopo che siano decorsi inutilmente (per esempio, senza il pagamento o eventuale istanza di rateizzazione) 120 giorni dall’invio del sollecito stesso. La comunicazione contiene le informazioni di carattere generale relative alle modalità per effettuare il versamento oppure, nei casi previsti dalla normativa, per rateizzare le somme dovute, il dettaglio degli importi da pagare, la descrizione della tipologia di crediti in riscossione, l’anno di riferimento, l’ente creditore che li richiede e l’indicazione dell’ammontare di ciascuna voce di debito.
Invece, prima dell’attivazione delle procedure cautelari (fermo di beni mobili registrati - più comunemente fermo amministrativo - e ipoteca su un immobile) ci sono due tipologie di comunicazione che vengono disposte: qual è quello relativo al fermo amministrativo?
Il preavviso di fermo amministrativo è una comunicazione preventiva che l’agente della riscossione, in base alla legge (articolo 86, del Dpr n. 602/1973) è tenuto a notificare al contribuente (o a eventuali coobbligati) intestatario di beni mobili registrati, iscritti nei pubblici registri, prima di poter disporre il provvedimento stesso di fermo amministrativo. Il preavviso concede al debitore 30 giorni dalla notifica per mettersi in regola e contiene l’avvertenza che, trascorsi i 30 giorni senza che vi sia stato pagamento oppure una richiesta di rateizzazione o sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge nonché un annullamento del debito, si procederà, senza ulteriori comunicazioni, all’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico registro automobilistico (Pra) sul veicolo a motore indicato nell’atto. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro lo stesso termine dei 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione (Dl n.69/2013, "decreto del fare") oppure qualora sia adibito a uso di persona diversamente abile. La comunicazione di preavviso contiene le informazioni utili per il pagamen
Published on 1 year, 6 months ago
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