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Gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo

Gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo



Gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo

Buongiorno Avvocato, il Decreto MEF del 24.04.2024 contiene l’elenco degli atti emessi dal Fisco esclusi dal confronto con il contribuente, quali sono?

Buongiorno e bentrovati ai nostri ascoltatori.
In Gazzetta Ufficiale, il 30 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto MEF n. 100 che individua gli atti per i quali  non  sussiste  il  diritto  al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.
Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis  della  legge  27  luglio  2000, n.  212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n. 546,  che  non sono preceduti  dal  contraddittorio  informato ed effettivo.
Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di  contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente  al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

L’elenco prevede una serie di atti che sostanzialmente possono essere divisi in due gruppi, nel primo gruppo quali ci sono?

Con l'art 2 del Decreto in oggetto si  considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria  riguardante  esclusivamente  violazioni  rilevate dall'incrocio  di  elementi   contenuti in  banche dati  nella disponibilità della stessa amministrazione.
Conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis  della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:a) i ruoli e le cartelle di  pagamento,  gli  atti  di  cui  agli articoli 50, comma 2, 77  e  86  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  ogni  altro  atto  emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai  fini  del recupero  delle somme ad essa affidate;b) gli accertamenti parziali di  cui  agli  articoli  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  e 54, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui  all'art.  38-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;c) gli atti di  intimazione  autonomi  di  cui  all'art.  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' gli atti  di  intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente  o  tardivo versamento  dei  seguenti  tributi  e  irrogazione  delle relative sanzioni:

  • tasse  automobilistiche  erariali  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
  • addizionale erariale  della  tassa  automobilistica  di  cui all'art. 23, comma 21,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • tasse  sulle  concessioni  governative  per  l'impiego   di apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
  • imposta parametrata al  numero  di  grammi  di  biossido  di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1,  commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva  alle  intestazioni  catastali, f) gli avvisi di liquidazione per  decadenza  delle


Published on 1 year, 7 months ago






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